Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

PRO19 “PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING)”

 

 

  1. Generalità

Scopo

  • Lo scopo della presente procedura è definire le modalità ed i canali per la segnalazione di illeciti ed irregolarità in modo conforme a:

 

  •  D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 ““Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”;
  • Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023;

 

La procedura avrà altresì ad oggetto:

  • la definizione delle responsabilità per la gestione delle varie fasi del processo; la definizione delle attività conseguenti ad una segnalazione;
  • i contenuti inerenti alla tutela dell’identità del segnalante e di coloro che sono coinvolti nella segnalazione;
  • La definizione delle modalità di gestione di eventuali segnalazioni anonime.

 

Responsabilità

 

L’attuazione della presente procedura e la vigilanza sulla sua applicazione è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, d’ora in avanti RPCT. L’attivazione del procedimento disciplinare è di competenza del Presidente del C.d.A. che ne deve dare formale comunicazione al C.d.A.

 

Applicabilità

Ambito soggettivo di applicazione:

 

  • lavoratori dipendenti dell’Ente;
  • titolari di un rapporto di collaborazione;
  • liberi professionisti e consulenti;
  • volontari e tirocinanti;
  •  persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
  • soggetti che godono della protezione diversi da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche ex multis il “facilitatore” (cfr.par. 1.5. L.G. Anac)

 

Ambito oggettivo di applicazione:

 

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

 

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti29. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni[1].

 

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

 

Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

 

  1. Procedura
    1. Fonte normativa e natura dell’istituto

Il diritto/dovere del lavoratore, a vedersi applicata la disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, è sancito dal D.Lgs. 24/2023.

Ai fini del presente decreto, nello specifico secondo l’art.3, per soggetto del settore pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche: ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica; tutti i volontari e tirocinanti (retribuiti e non); tutte le persone il quale rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite nel processo di selezione e/o fasi precontrattuali; e, infine, coloro il quale rapporto giuridico si è sciolto, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

    1. Protezione del lavoratore che segnala un illecito

Secondo l’art.12 del decreto legislativo 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata e le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Nell'ambito del procedimento penale l’identità del segnalante è protetta secondo quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale; l’identità del segnalante è altresì protetta nei procedimenti presso la Corte dei Conti fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione e l’identità del segnalante è sottratta dall’accesso agli atti di cui all’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dall’accesso civico di cui all’art. 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013.

L’art.17 pone il divieto di ritorsione. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e ogni altro atto assunto in violazione dell’art.17 è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In caso di ritorsioni, i lavoratori possono comunicarle all’ANAC e, se del caso, quest’ultima coinvolgerà anche l’ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza (art.19).

 

    1. Modalità di segnalazione
      1. Oggetto della segnalazione 

L’organizzazione, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis (come introdotto dalla Legge 179/2017 e successivamente modificato dal D.lgs. 24/2023), ha organizzato appositi canali che consentono ai soggetti apicali ed ai subordinati di presentare segnalazioni circostanziate riguardanti condotte illecite e ogni violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, con particolare attenzione per quelle relative ai reati del D.Lgs.231/2001 e della L.190/2012, come di seguito elencati:

  • Violazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012);
  • Violazioni del Codice Etico o di altri regolamenti aziendali;
  • Comportamenti che potrebbero configurare uno dei reati previsti dal D.lgs.231/2001. In modo esemplificativo ma non esaustivo:
    • Violazioni in materia di salute e sicurezza quali rispetto delle procedure e delle istruzioni; mancato utilizzo dei DPI, rimozione di protezioni, etc.
    • Violazioni in materia ambientale;
    • Mancato rispetto dei protocolli amministrativi, delle regole contabili e dei regolamenti per le comunicazioni sociali;
    • Reati societari quali false comunicazioni sociali o impedito controllo degli amministratori;
    • Reati contro la pubblica amministrazione;
    • Indebita percezione di contributi pubblici, truffa nei confronti dello stato, malversazione di contributi pubblici;
    • Delitti informatici e trattamento illecito di dati
    • Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
    • Corruzione tra privati
    • Riciclaggio
    • Delitti contro il commercio e l’industria
    • Impiego di lavoratori irregolari
    • Reati tributari

 

e quanto altro previsto dal Modello 231 aziendale (di seguito anche “MOG").

Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

 

      1. Canali 

Internamente l’azienda ha messo a disposizione da tempo canali che possono essere utilizzati, in ottica di massima collaborazione, prima di ricorrere allo strumento del “whistleblowing” di cui si ricorda ed incoraggia l’utilizzo, in particolare:

 

  • PRO 03 “Non Conformità del Sistema di Gestione Integrato e del Modello Organizzativo” e, per quanto riguarda la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la segnalazione degli incidenti e dei quasi incidenti;
  • PRO 13 “Gestione e risoluzione dei Reclami Etici”

 

Anche nell’ambito del Sistema di Gestione SA8000 “Responsabilità Sociale” dell’azienda e nel Codice Etico è fatto assoluto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale proposito è attivo anche un sistema di segnalazione anonima diretto al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, volto ad attivare interventi correttivi di eventuali comportamenti, gestito dal Social Performance Team a cui partecipano membri della Direzione e del personale.

 

Qualora queste segnalazioni non abbiano sortito effetto, o nel caso in cui si reputi necessario per la gravità del fatto, sono disponibili ulteriori canali, conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs.24/2023.

La normativa in materia di segnalazioni degli illeciti garantisce la tutela dell’identità del segnalante.

Le segnalazioni devono essere indirizzate al:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Esclusivamente in via eventuale, l’identità sarà comunicata/rivelata ad altri soggetti, solo dietro consenso scritto del segnalante.

 

Il modello per eventuali comunicazioni via posta e il link alla piattaforma per le segnalazioni online sono reperibili nel sito internet aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti: Dati ulteriori” al link:

https://www.asambiente.it/trasparenza/dati-ulteriori/

 

La piattaforma per le segnalazioni online è raggiungibile anche attraverso il seguente link diretto:

https://asambiente.segnalazioni.net

 

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall’amministrazione o ente (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche ad altro dirigente o funzionario in luogo del RPCT), laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione presentata o ricevuta da qualsiasi altro dipendente dell’Azienda deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Gestore al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

Anche eventuali segnalazioni anonime o non conformità che dovessero seguire i canali ordinari (es. Sistema di gestione e reclami etici) devono essere comunicati a RPCT qualora riguardino la corruzione.

Infine, ai sensi dell'art. 14 c. 4, nel caso di segnalazione orale/telefonica, se si ritiene di dover registrare la conversazione e/o produrre verbale, occorre richiedere preventivamente il consenso dell'interessato. Egli può anche verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Le segnalazioni orali/telefoniche sono acquisite dal RPCT previo appuntamento.

 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

Canali Interni

Canale esterno presso ANAC

Divulgazione Pubblica

Denuncia all’Autorità Giudiziaria

a) mediante la piattaforma online all’apposito link https://asambiente.segnalazioni.net

 

b) mediante invio del modulo compilabile, allegato 1 alla presente procedura, a mezzo del servizio postale, via posta raccomandata all’attenzione del Responsabile per la Prevenzione e la Corruzione, c/o ASA Azienda Servizi Ambientali S.r.l., Via San Vincenzo, 18 60013 Corinaldo (AN). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Comunicazione strettamente riservata”. All’interno della busta saranno inserite due ulteriori buste: una con scritto all’esterno “dati del segnalante”, contenente la parte B del modulo ed il documento di identità; nella seconda busta sarà inserita la parte A con la segnalazione scrivendo all’esterno della stessa “segnalazione”. Questo consentirà di separare segnalazione e dati del segnalante.

c) verbalmente, mediante la richiesta da parte del segnalante di “incontro diretto” con il RPCT entro un termine ragionevole, nel corso del quale la dichiarazione rilasciata sarà  riportata a verbale da RPCT previo appuntamento. Per redigere il verbale, si utilizzerà il modello “whistleblowing”, allegato 1 alla presente procedura o si inserirà direttamente la segnalazione nella piattaforma stampandola per controfirma.

Si può segnalare ad ANAC solo se: 

  1. Non sono stati attivati o non sono conformi i canali interni;
  2. La persona ha già fatto una segnalazione interna, senza esito;
  3. Vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito o che sarebbe oggetto di ritorsione;
  4. La violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

è possibile fare la segnalazione tramite il canale esterno attivato dall’Autorità, che si può trovare all’indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

 

Solo se:

  1. Sono state effettuate segnalazioni usando entrambi i canali precedenti, senza riscontro entro i termini temporali prestabiliti;
  2. La violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna (ad ANAC) possa comportare rischio di ritorsioni o possa avere non efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La divulgazione pubblica implica, ad esempio la pubblicazione a mezzo stampa o altri mezzi in grado di raggiungere molteplici persone.

Infine, in ultima alternativa, si possono anche denunciare i fatti all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previa segnalazione ad ASA o all’ANAC.

 

 

      1. Contenuto della segnalazione   

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

a)  generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;

b)  una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c)  se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

d)  se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

e)  l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;

f)  l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

g)  ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

2.3.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

 

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.

ASA considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Le segnalazioni anonime ricevute saranno registrate e la relativa documentazione conservata rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

 

    1. Attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione  

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT (di seguito anche il “Gestore”) che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità̀ e riservatezza effettuando ogni attività̀ ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett.a) del D.lgs 24/2023, il RPCT rilascia alla persona del segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Ai sensi dell’art. 5, co.1 lett. b), il Gestore fornice riscontro alla segnalazione avviene entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale del supporto delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, etc.).

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

a) comunicare l’esito dell’accertamento al Presidente del C.d.A. o al C.d.A., affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;

b) presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente ove applicabile.

 

    1. Forme di tutela del segnalante    

 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità̀ del “whistleblower” viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità̀ previste dall’ordinamento.

La riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Ai sensi dell’art. 12, co. 5-6-7 "nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l’ANAC, nonché le autorità amministrative cui l’ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante”.

 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:

  • al Presidente del C.d.A anche in rappresentanza del Social Performance Team;
  • al C.d.A. nel caso in cui sia coinvolto il Presidente;

Il Presidente del C.d.A (o il C.d.A.) valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione.

Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente alle associazioni sindacali di riferimento che, qualora non lo abbia fatto l’azienda, provvedono a segnalare la discriminazione a: ANAC e Direzione Territoriale del Lavoro (INL).

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

Infine, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

 

  1. Formazione ed informazione  

Nel rispetto dell’art.4, in qualsiasi caso, i soggetti strettamente legati alla procedura saranno adeguatamente formati, in coerenza con i contenuti del programma annuale di formazione.

Ai sensi dell’art. 5, co. 1 lett. e) il RPCT mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all’articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

 

4. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti si prevede che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

 

5. Il ruolo dell’OdV

 

L’OdV svolge una funzione di impulso finalisticamente orientata all’aggiornamento del Modello organizzativo in materia di Whistleblowing.

 

Nell’ambito della vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo, dall’inserimento dei canali di segnalazione interna nel MOG discendono i seguenti compiti diretti e immediati dell’Organismo:

 

  • vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;
  • vigilare sull’avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;
  • vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023);
  • vigilare sull’effettività e sull’accessibilità dei canali di segnalazione;
  • vigilare sull’effettivo funzionamento e sull’osservanza di quanto previsto nell’aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell’art. 4, comma 2 D.Lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull’eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).

 

Quanto al ruolo “attivo” dell’OdV rispetto alla gestione delle segnalazioni interne, l’Organismo dovrà necessariamente ricevere dal Gestore informazione immediata di ogni segnalazione avente (diretta o anche soltanto indiretta) rilevanza “231”, al fine di compiere le proprie valutazioni in sede di vigilanza e di formulare osservazioni in caso di rilievo di anomalie, nonché – più in generale – di seguire l’andamento della gestione di tali segnalazioni.

 

Il Gestore condividerà prontamente la segnalazione con l’OdV inviandogli un estratto della stessa via mail senza rivelare l’identità del segnalante. Nel caso in cui sia importante, ai fini dell’indagine, la conoscenza dell’identità anche da parte dell’OdV, la comunicazione dei dati personali dell’interessato sarà subordinata al suo consenso scritto.

 

Inoltre, l’OdV dovrà ricevere flussi informativi periodici dal Gestore con periodicità “semestrale” in merito a tutte le segnalazioni (anche quelle non di rilevanza “231” o valutate come “non whistleblowing”), al fine di verificare il funzionamento del sistema e la qualità dello smistamento e al fine di intervenire a correttivo di eventuali errori di valutazione o, comunque, in ottica di costante miglioramento del Modello organizzativo (ove emergano disfunzionalità dello strumento).

Ai fini di cui sopra, nel Modello organizzativo sono stati attivati flussi informativi ad hoc e sono previsti incontri periodici con il Gestore.

 

6. Documenti applicabili

  • D.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.”
  • Il D.lgs. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”
  • ANAC. Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.  
  • Mod. “Whistleblowing”

 

 

 

[1] V_i_o_l_a_z_i_o_n_i_ _d_e_l_ _d_i_r_i_t_t_o_ _n_a_z_i_o_n_a_l_e_ _

 

  • Illeciti civili;
  • Illeciti amministrativi;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
  • Illeciti penali;
  • Illeciti contabili;
  • Irregolarità - Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

 

V_i_o_l_a_z_i_o_n_i_ _d_e_l_ _d_i_r_i_t_t_o_ _d_e_l_l_’U_E_ _

 

  • Illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3);
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4);
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a);
  • Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).